Nuove disposizioni in materia di certificati
A seguito della entrata in vigore della Legge di stabilità (1. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici é vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, l’ufficio di Anagrafe e di Stato Civile può rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Detto ufficio è a disposizione per le attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati verso le amministrazioni procedenti che inoltrino richieste di controllo.
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 30 Dicembre 2011 09:05 )




